Via libera al profilo dell'ASO, ecco la nuova figura professionale del settore odontoiatrico. Magenga (SIASO) ”finalmente esistiamo”

Disco verde dalla Conferenza delle Regioni che ha dato il parere positivo alla bozza di profilo dell’Assistente Studio Odontoiatrico, testo che ora torna la Ministero della Salute per essere definitivamente approvato attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non appena licenziato e pubblicato, nascerà la figura professionale dell’l’Assistente di Studio Odontoiatrico come operatore in possesso Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione.

Un via libera, quello della Stato Regioni, atteso da tempo e che il Segretario del SIASO Fulvia Magenga (nella foto) ha voluto “vedere” con i propri occhi partecipando, come uditore, alla riunione.

“Alla fine stavo per non crederci più, da troppi anni ricevevamo promesse, ed invece alla fine abbiamo il profilo”, dice al telefono ad Odontoiatria33 un emozionato Segretario SIAO appena uscita da Palazzo Cornaro a Roma, sede della Stato Regioni. “Quando ho sentito la frase approviamo all’unanimità mi sono dovuta sedere e non mi vergogno nel dire di aver avuto gli occhi lucidi”, ci confessa aggiungendo: “finalmente da oggi esitiamo anche noi”.

Questo quanto prevede il profilo ASO articolo per articolo:

L’Articolo 1: individua la figura dell’ASO come operatore di interesse sanitario in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione. ASO che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei pazienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori (si veda l’allegato al fondo dell’articolo) l’ASO è fatto divieto di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

L’Articolo 2 definisce la formazione dell’ASO che è di competenza delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che dovranno programmare i corsi e autorizzare ASL o gli Enti di formazione accreditati. La durata dei corsi per ottenere la qualifica non dovrà essere superiore ai dodici mesi e la qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 15 giugno 2015. n. 81.

L’ASO dovrà poi seguire corsi di aggiornamento professionale obbligatori della durata di almeno 10 ore ogni anno.

L’articolo 3 definisce il contesto operativo che vuole l’ASO svolgere la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche (articolo 4) in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Le attività e competenze dell’ASO sono definite dall’articolo 5 e sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:

a) tecnico clinico;

b) ambientale e strumentale;

c) relazionale;

d) segretariale e amministrativo.

Il processo di lavoro e le attività dell’ASO sono indicati in un allegato (vedi al fondo).

Per l’accesso al corso di formazione di ASO (articolo 6) è richiesto il percorso formativo definito in Italia con l’accordo appena approvato mentre chi ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

L’organizzazione didattica (articolo 7) dei corsi di formazione per acquisire l’Attestato ASO prevede una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
Il corso è strutturato in due moduli:

a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio:

b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

I moduli in cui è composta la formazione (articolo 8) sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;

b) area igienico-sanitaria;

c) area tecnico-operativa;

d) area relazionale.
Le materie di insegnamento sono indicate in un allegato (vedi sotto) mentre i criteri per l’affidamento della docenza saranno individuati dalle Regioni e Province autonome.

Il corso di formazione comprende un tirocinio (articolo 9) presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del D.Lgs n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.

L’articolo 10 prevede che la frequenza del corso sia obbligatoria e non possono essere ammessi all’esame finale chi abbia superato il numero di assenza previste dalla Regione o Provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. Le Regioni potranno indicare la possibilità di recuperare le ore perse.

L’esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali.

La composizione della commissione d’esame è disciplinata dalle Regioni e Province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Al superamento dell’esame consegue il rilascio dell’attestato di qualifica/certificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale.

Sono esentati (articolo 11) dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione coloro che alla data di entrata in vigore del Decreto hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto.

Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all’art. 14, comma 3.

Documentazione che, ovviamente, dovrà essere a disposizione delle autorità durante gli eventuali controlli.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi pregressi (articolo 12) sarà compito alle Regioni di definire i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente. Regioni che nel contesto del proprio sistema di formazione, potranno definire i criteri valutazione dei titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico.

Le norme transitorie (articolo 13) prevedono che alla data di entrata in vigore del Decreto per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/ certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.

Per coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore decreto.

L’articolo 14 indicano infine le disposizioni finali prevedendo che le Regioni e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di Studio Odontoiatrico attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 43 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l’organizzazione didattica e l’esame finale.

Fonte: SIASO

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