02/12/2019
La sentenza ribadisce la necessità che il messaggio riporti il nominativo del responsabile della vigilanza sulla sicurezza e la qualità dei servizi erogati
L’ennesima conferma della piena validità dell’art.5 della Legge 175/92 che impone l’obbligo di indicare il nome del direttore sanitario sulle informazioni pubblicitarie in tema di sanità, arriva dal TAR dell’Emilia Romagna (Sez. di Parma) che con sentenza 201/2019 del 23/07/2019 (appena pubblicata) respinge il ricorso presentato da una società titolare di un ambulatorio odontoiatrico contro la decisione del Comune di Reggio Emilia, su segnalazione della CAO di Reggio Emilia nella persona del Presidente pro-tempore Fulvio Curti, che ne aveva sospeso l’autorizzazione sanitaria per omessa indicazione nella comunicazione pubblicitaria del nominativo del Direttore Sanitario.
La sentenza evidenza come “La circostanza di fatto è pacifica, e la norma azionata è l’art.5 comma 5 della L.n.175 del 1992. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla sentenza n.3467 del 2018 del Consiglio di Stato, che esplicitamente respinto la tesi dell’abrogazione…La natura della sanzione disposta ha prevalente funzione cautelare e quindi ripristinatoria dell’interesse pubblico tutelato.”
“Se questo da un lato pone una pietra tombale sulla vexata questio ribadendo la validità dell’art.5 comma 5 della L.175 dall’altro sottolinea in termini di legge quanto richiesto al Direttore Sanitario dall’ art.69 del codice deontologico: ‘…vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo’, commenta ad Odontoiatria33 il presidente CAO Reggio Emila Fulvio Curti (nella foto).
Il TAR, non solo ha respinto il ricorso ma ha anche condannato la società a rifondere le spese processuali sostenute dal Comune resistente che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
“Ampliando lo sguardo alle recenti norme in termini d’informazione sanitaria, per le quali nonostante il clamore, conto molte più occasioni di confronto operoso coi colleghi in un clima di ravvedimento che non esiti disciplinari –continua il presidente Curti- questa sentenza sottolinea come non regga indicare i vari responsabili di comunicazione, software-house o programmatori sitiweb e social a propria discolpa in presenza di messaggi pubblicitari non conformi”
E lo ribadisce chiaramente la stessa sentenza quando ricorda che: “…è principio giurisprudenziale e ordinamentale pacifico quello per cui non può esimersi da responsabilità colpevole il soggetto che abbia affidato un proprio adempimento ad altro soggetto, senza apprestare efficaci sistemi di verifica (come accaduto nel caso di specie ), in quanto non viene meno l’obbligo di diligente controllo sull’attività dell’incaricato”.