Nuovo regolamento sulla GEO-BLOCKING si applica a decorrere dal 3 dicembre 2018

Il 28 febbraio 2018, è stato adottato un nuovo regolamento che vieta L'ingiustificata "geo-blocking" (IL Bloccaggaggio in base alla localizzazione) ed altre restrizioni sulla base della localizzazione geografica nel mercato interno (regolamento 2018/302, il “Geo-bloccanti regolamento”).

Il regolamento relativo al "Geo-blocking"  è entrato in vigore il 22 marzo 2018 e, fondamentalmente, solo per  consentire  ai piccoli commercianti di adattarsi, troverà la sua piena applicazione a partire dal prossimo 3 dicembre 2018.

In pratica, il "Geo-blocking" tende ad escludere che siano discriminati i clienti online con sentendo l'accesso e/o l'acquisto di prodotti o servizi da uno stesso sito web con sede in un altro Stato membro. Questo perchè Il "Geo-blocking", così come altre eventuali restrizioni su base geografica, mina le vendite e lo shopping online transfrontalieri. Pertanto con questo regolamento di "Geo-blocking" si provvederà a rimuovere ogni discriminazione basata sulla nazionalità dei clienti, piuttosto che sul loro luogo di residenza contribuendo a permettere l'applicazione di una strategia digitale per un mercato unico .

In particolare, Il regolamento "Geo-blocking" definisce tre situazioni specifiche in cui non ci possono essere giustificati motivi per bloccare vendite/shopping tranfrontalieri ed evitando così discriminazioni basate sulla nazionalità, residenza o localizzazione:

-        La vendita di beni senza la consegna fisica 

Esempio: un cliente belga desidera comprare un frigorifero e trova il migliore affare su un sito tedesco. Il cliente avrà il diritto di ordinare il prodotto e ritirarlo presso la sede del commerciante piuttosto che  organizzare in proprio la consegna al Suo indirizzo.

-        La vendita di servizi prestati tramite mezzi elettronici

Esempio: Un consumatore bulgaro vuole acquistare servizi di hosting per il suo sito web da una società spagnola. Questo consumatore avrà ora accesso al servizio, perchè dal prossimo 3 Dicembre potrà registrarsi e acquistare questo servizio senza dover pagare tasse aggiuntive rispetto ad un consumatore spagnolo.

-        La vendita di servizi forniti in una specifica posizione fisica 

Esempio: Una famiglia italiana visita un parco a tema francese e desidera usufruire di uno sconto famiglia sul prezzo dei biglietti d'ingresso. Il prezzo scontato sarà disponibile anche per la famiglia italiana.

Infine, il regolamento "Geo-blocking" prevede:

a)        Il divieto di blocco di accesso ai siti web e l'uso di reindirizzamento automatico, qualora  il cliente non abbia dato consenso, 

b)        Una regola di non discriminazione nei pagamenti. Mentre i commercianti restano liberi di offrire tutte le forme di pagamento che vogliono, il regolamento "Geo-blocking" stabilisce una disposizione specifica sulla non            discriminazione all'interno di tali mezzi di pagamento.

Il regolamento "Geo-blocking" non impone l'obbligo di vendere e non armonizza i prezzi; tuttavia, cerca di affrontare la discriminazione nell'accesso a beni e servizi nei casi in cui non possa essere oggettivamente giustificata (per esempio, da obblighi IVA o diversi requisiti di legge).

Nel giro di due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione effettuerà una prima valutazione dell'impatto delle stesse sul mercato interno. includendo altresì la valutazione sul campo di applicazione del regolamento, per  determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici che offrono contenuti protetti da copyright, come musica, e-book, software e giochi online, nonché di servizi in settori quali i trasporti e audiovisive ..

Il regolamento "Geo-blocking" può essere consultato tramite questo collegamento . Ulteriori informazioni sul "geo-blocking" e il regolamento "Geo-blocking" possono essere reperite qui .

Questo argomento è stato scelto da  ADDE E CONTRAST per questa edizione dell'HIGLLIGHT EUROPEO solo per via dell'importanza del commercio elettronico per il mercato interno in seno all'UE.

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