26/02/2019
L’iscritto non può essere giudicato da membri della CAO che sono, anche, i dirigenti di sindacati di categoria da cui è partito l’esposto contro l’iscritto. A sancirlo è la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie accogliendo il ricorso di un iscritto all’Albo di Genova, Direttore sanitario di un Centro DentalPro, contro la sospensione a due mesi irrogata dalla OMCeO di Genova.
La vicenda nasce dalla segnalazione (settembre 2013) fatta dall’ANDI di Genova all’OMCeO del capoluogo ligure relativa ai contenuti di una brochure di DentalPro. OMCeO che convocava per chiarimenti il direttore sanitario del Centro contestando alcuni contenuti del volantino come ad esempio: “rapidità, semplicità e costi ridotti" riferiti alle terapie ortodontiche con allineatori trasparenti, “visita senza impegno”, “Denti in 24h”.
Da subito il Direttore sanitario, difeso dallo Studio Legale Stefanelli, sosteneva la liceità dei contenuti pubblicitari, ma soprattutto evidenziava il palese conflitto di interessi della CAO in ragione del fatto che l’esposto contro DentalPro partiva dalla sede regionale ANDI, i cui dirigenti erano gli stessi che costituivano la CAO: in sostanza denuncianti e giudicanti erano le stesse persone. Senza neppure prendere in considerazione questo profilo, fanno notare i legali del Direttore sanitario, la CAO riteneva “l'incolpato responsabile delle infrazioni contestate in quanto, nonostante il proprio ruolo di Direttore sanitario, era rimasto inerte verso la predisposizione e la diffusione dei contenuti della brochure contestata, continuando a sostenere la piena correttezza nelle memorie versate agli atti del procedimento”. E irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione odontoiatrica per la durata di mesi due.
Il Direttore Sanitario impugna quindi la decisione dell’OMCeO di Genova e proponeva ricorso alla CCEPS sostenendo che la decisione era stata “adottata da un organo disciplinare illegittimamente costituitosi”. Ricorda infatti nel ricorso alla CCEPS che il procedimento trovava “fondamento in un esposto a firma della segreteria ANDI regionale; inoltre, l'intero collegio disciplinare che lo ha giudicato è composto dalle stesse persone fisiche dell'ANDI da cui proviene l'esposto”.
Il ricorrente, si legge nella cronistoria pubblicata dalla CCEPS, “rileva come l 'ANDI esce sulla stampa locale e contemporaneamente, attraverso la CAO, ha potere in materia disciplinare ed è anche associazione che promuove altresì l'attività professionale e la concorrenza dei propri iscritti, configurandosi giuridicamente, sotto questo profilo, un'associazione di imprese”. Si cita inoltre la partnership dell'ANDI con UNILEVER per organizzare e promuovere da decenni il Mese della Prevenzione nel quale, dice il ricorrente “si svolge una vera e propria campagna condivisa tra i due partner commerciali volta a pubblicizzare la possibilità di ottenere prestazioni gratuite presso i medici ANDI”.
Anche per questi motivi il ricorrente riteneva che, unitamente alla titolarità dell'esposto dell' ANDI regionale, le affermazioni alla stampa contro le Catene di alcuni dirigenti e la contemporanea coincidenza dei membri dell'ANDI con i membri del Collegio disciplinare dell’OMCeO “concorrono a qualificare tutti quest'ultimi come obbligati ad astenersi dal giudizio nei suoi confronti”.
La Commissione Centrale ha deciso di accogliere pienamente il ricorso dell’iscritto affermando quindi l’illegittimità di una decisione assunta dagli stessi soggetti che hanno denunciato i fatti.
Si evidenzia infatti –si legge nella sentenza- come “questa Commissione Centrale ha già avuto modo in analoghe occasioni di esprimersi sull'obbligo di astensione dei componenti del collegio giudicante in sede disciplinare”. Specificando poi che “la ricusazione può essere rivolta nei confronti dei singoli componenti, e non del collegio quale organo nel suo complesso (Cass. n. 4657/2006)” la CCEPS ricorda che “sussiste l'obbligo di astensione tutte le volte che uno o più componenti rivestano cariche statutarie nel sodalizio da cui promana la segnalazione sulla cui base è avviato il procedimento disciplinare”. “Questo principio”, continua al CCEPS, trova conferma nei precedenti della Commissione centrale, da cui la medesima ritiene di non doversi discostare: “È fondato il gravame con il quale si deduce la mancata astensione dei componenti del collegio giudicante, in quanto sia composto dalle stesse persone fisiche che costituiscono una sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani - ANDI, da cui sia promanata la segnalazione posta a base del procedimento disciplinare. Infatti, allorché uno o più componenti dell'organo di disciplina risultino essere tra gli autori dell'esposto da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare nei confronti del sanitario e - pur in presenza dell'eccezione sollevata dal ricorrente nel corso del procedimento circa la correttezza della composizione del collegio giudicante - non abbiano ritenuto di astenersi dal partecipare al giudizio, il provvedimento disciplinare conclusivo è illegittimo per mancanza del requisito di imparzialità dell'organo giudicante e va quindi annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti del medesimo Ordine in diversa composizione".