30/01/2019
L'Assemblea di Palazzo Madama, con 142 voti favorevoli, 74 contrari e 10 astensioni, ha approvato il Ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (A.S. n. 989). Il testo passa ora alla Camera.
Nel testo sono stati approvati due provvedimenti di interesse odontoiatrico.
Il primo è la norma che estende il divieto di inviare la fattura in formato elettronica allo SDI per le prestazioni sanitarie anche ai soggetti non obbligati all’invio dei dati al STS (come igienisti dentali e laboratori odontotecnici che fatturano direttamente al paziente).
Il secondo è una raccomandazione che impegna il Governo ad istituire un registro pubblico dei direttori sanitari ed una anzianità minima per poter assumerne l’incarico, valutare se riservare l’esercizio dell’attività odontoiatrica ad iscritti all’albo ed alle STP, creare un fondo per l’assistenza odontoiatrica a bambini e famiglie socialmente deboli finanziato dai proventi positivi per l'erario derivante dalla trasformazione delle società operanti nel settore odontoiatrico in società tra professionisti.
A differenza del testo presentato in Commissione quello approvato sulle società odontoiatriche viene sollecitato il Governo a “valutare” l’opportunità di riservare l’esercizio dell’attività odontoiatrica ad iscritti all’albo ed alle STP.
Il Senato, premesso che:
le cure odontoiatriche hanno un notevole impatto sulla salute del cittadino, innanzitutto sul piano organico, poiché la corretta masticazione influisce sull'equilibrio muscoloscheletrico e posturale, nonché sulla digestione e assimilazione dei cibi. Il mantenimento della salute dei tessuti dell'apparato masticatorio previene lo sviluppo di infezioni anche sistemiche e infine incide in modo sempre più rilevante sulla qualità della vita di relazione dei cittadini;
le cure odontoiatriche costituiscono a tutti gli effetti cure sanitarie e debbono pertanto essere garantite per livello di sicurezza e qualità delle prestazioni dall'ordinamento nazionale e dell'Unione europea ed è compito dello Stato e degli enti preposti vigilare affinchè questo diritto sia garantito;
l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso di titoli abilitanti. La legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, comma 153, ha consentito l'esercizio dell'attività odontoiatrica anche alle società le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri e a condizione che le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Tali condizioni non appaiono tuttavia sufficienti a garantire i cittadini sulla correttezza commerciale, tecnica e deontologica e fiscale delle attività in oggetto e numerose e gravi violazioni sono state riportate dagli organi di stampa, quali: ricorso obbligato a società finanziarie per i pagamenti, impedendo così al paziente l'esercizio di rivalsa in caso di malasanità; diagnosi di patologie non sussistenti e trattamenti non necessari; utilizzo di materiali non biocompatibili o comunque non regolarmente certificati; omissione dell'applicazione dell'IVA quantomeno sui servizi non sanitari offerti;
in caso di violazioni, l'ordine professionale ha difficoltà a svolgere la propria azione ispettiva e disciplinare, potendo agire unicamente verso soggetti iscritti nel territorio di appartenenza, mentre accade che il ruolo di direttore sanitario sia ricoperto spesso da soggetti residenti in territori diversi. Nessun limite minimo di esperienza e competenza è posto per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, cioè della figura che deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli comunica all'Ordine il proprio incarico e collabora con l'ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi e assume su di se le funzioni di garanzia per il paziente/cliente. Non esiste attualmente un registro pubblico delle persone che di fatto assumono tale ruolo; sono segnalate altresì frequenti assunzioni di incarichi multipli da parte di professionisti con limitata esperienza e residenti in territori anche lontani dalle strutture dove dovrebbero operare;
considerato che,
le società di capitali operanti nel settore odontoiatrico hanno rapidamente e ampiamente sostituito il tessuto di piccole imprese professionali, assumendo un indebito vantaggio concorrenziale nei loro confronti con impatti sull'erario da valutare attentamente, poiché tali società hanno spesso sede all'estero consentendo loro di ridurre formalmente il margine tassabile, deducendo dall'TRES le royalties versate alla casa madre; inoltre l'IRES applicata alle società, a differenza dell'IRPEF ha una aliquota fissa del 24 per cento, mentre le imposte sui redditi, IRPEF applicata agli odontoiatri ha una aliquota progressiva, più coerente col dettato costituzionale e vantaggiosa per l'erario, potendo raggiungere il 43 per cento;
l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra in via societaria avente la veste, forma e denominazione di società tra professionisti tutela e garantisce la personalità della prestazione e quindi i diritti del paziente. Per i cittadini il diritto alla qualità delle cure da parte di società in forme diverse dalla STP non appare adeguatamente tutelato, né vale la considerazione che tali società consentano l'accesso alle cure a più ampie fasce di popolazione, innanzitutto poiché le pratiche denunciate rappresentano troppo spesso aggravi di costi, nonché danni economici e biologici ingenti a carico dei pazienti/clienti. Inoltre, va considerato che esiste una ampia fascia di popolazione che non ha comunque accesso alle cure, non potendo in alcun modo affrontare i costi relativi. Appare necessario dunque ricavare risorse per redistribuire l'accesso alle cure alle fasce di popolazione con redditi inferiori, attraverso prestazioni gratuite,
impegna il Governo:
a vincolare l'incarico di direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici ai professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine territoriale ove ha sede operativa la struttura nella quale esercita con indipendenza ed autonomia funzioni di controllo e garanzia del corretto esercizio gestionale e prestazionale dell'attività sanitaria ivi erogata, vietando altresì l'assunzione di incarichi plurimi in territori diversi e prevedendo una anzianità minima di iscrizione all'albo quale garanzie dell'esperienza necessaria a ricoprire il ruolo;
ad istituire un registro consultabile pubblicamente riportante i nominativi di tutti i soggetti che rivestono il ruolo di direttore sanitario, nonché gli incarichi pregressi ricoperti, la loro durata, ed ogni dato utile alla trasparenza e garanzie per i cittadini;
a valutare l'opportunità di:
riservare l'esercizio dell'attività odontoiatrica a soggetti abilitati iscritti al relativo Albo professionale ovvero a società che assumano la connotazione di STP (società tra professionisti) ai sensi dell'art. io della legge 12 novembre 2011 n. 183, consentendo un periodo transitorio per l'adeguamento degli assetti alle società che non rispettino tali requisiti;
valutare l'impatto positivo per l'erario derivante dalla trasformazione delle società operanti nel settore odontoiatrico in società tra professionisti e destinare tali risorse ad un Fondo da definire per l'accesso alle terapie rivolto prioritariamente a bambini e famiglie senza reddito o con redditi pro capite inferiori.